Inessa presso Biancavilla?

Nel 1984 consultavo nell'Archivio Comunale di Adrano un manoscritto dal titolo "ADERNO' ETNA ED INESSA" di anonimo. Lo ricopiai e dattiloscrissi. Poi, nell'86 lo sintetizzavo in un articolo nel mensile "CALLICARI" ( il padre dell'attuale Nuovo Callìcari), anno 8° nn.5 e 6, Maggio e Giugno. Si descriveva la possibile (per que manoscritto, sicura) posizione dell'antica città. Di Inessa. La si poneva sotto Biancavilla, a metà strada per S. M. di Licodia e precisamente nella contrada di San Biagio. Da noi, ricorda tutto questo la via "Consolare o Inessa" (che oggi graficamente ed erroneamente scriviamo Innessa, ma che giusto era ed è ancora , ma sbiadito, segnato all'inizio della via nella facciata a destra della prima casa di essa via) . Verificare per credere. Parecchi autori , tra cui il nostro Placido Bucolo, nella "Storia di Biancavilla" , anno 1953, nel primo capitolo, riprendendo egli uno studio di Michelangelo Greco (della metà del 1800) manoscritto oggi introvabile, ma da lui consultato, tratta la posizione di Inessa, città distrutta nel terzo secolo a. C. Il problema lo lascia insoluto. Chissà che non sia proprio questo il manoscritto "anonimo" ? A me sembra di sì, per il riporto di notizie del Bucolo sullo studio del Greco: perfettamente coincidono, a p. 16 del Bucolo e 3° facciata di questo manoscritto del tesoriere Michelangelo Greco. Peccato
si sia in possesso solo del capitolo 8° ! Vorrei, a puntate, pubblicarlo nel Nuovo Callìcari perché il manoscritto ripercorre passo passo i luoghi e le tracce per ilrinvenimento del sito di Inessa. La individuazione esatta delle varietracce citate, oggi, a oltre 150 anni didifferenza, con gli impianti di nuovi agrumeti, spostamenti di terra, riimpianti di nuove colture, strade asfaltate…etc. , risulta evidentemente impossibile o quasi. Ma voglio ugualmente rendere noto questo raro documento, per qualche studioso o ricercatore in storia e geografia locale, e per il ricordo di qualche anziano concittadino che sentì parlarne dal nonno, bisnonno o trisavolo, luoghi questi in cui ci lavorò. Conservarne comunque la memoria giova come documentazione, da non perdere, di un remotissimo passato. Metterò tra parentesi la spiegazione di qualche termine antiquato e oggi quasi incomprensibile. Ecco il documento: " ADERNO' ETNA ed INESSA" Capitolo ottavo. " Sopra l'innumerabili antichità e rovine di distrutte Città che si ritrovano nell'ex feudi di Cavallaccio, e Scifi ove è situata Biancavilla, come ancor che parte di Inessa resti sepolta dalle lave di Etna. Nel fine del capitolo terzo promisi di diver (dover) parlare delle innumerabili antichità e rovine di distrutte città che si ritrovano nell'assegnato luogo di Cavallaccio e Scifi per l'ultima convincente prova come ancora, del manoscritto anonimo rapportato dal Sig. Gualtieri, che Inessa restò in parte sepolta dalle lave di Mongibello. E siccome nel suo principio pregai il mio legitor (= lettore) a portarsi ( andare) nella tenuta della Guardiola per osservare ed esaminare da quella alta eminenza (= sommità) e verificare circostanze per conoscere il vero sito di Inessa, così ugualmente ora lo priego di eseguire un piccolo viaggio circa d'ore 9 di osservazioni e che gli servirà di guida questo mio scritto, in tutti quei luoghi ove esistono le citate rovine, come ancora il devastamento fatto della lava di Mongibello alla città di Inessa, per non restare alcun dubbio di esistere ivi la antica distrutta città di Inessa. Ma desidererei , che questo viaggio lo intraprendesse nei primi di Settembre per essere più delizioso. Giunto che sarà in Biancavilla, il benignomio visitatore, riposerà in questa Comune la notte, l'indimane a punta di giorno s'incamminerà per la strada Ferdinanda (= oggi la via Umberto) finita la quale si troverà sopra l'orlo di una altissima roccia. Ivi giunto goderà prima d'ogni altro la veduta di un immenso capriccioso orizzonte. Al di là (= oltre) cento miglia da parte di levante di mezzogiorno e ponente; dando poi un'occhiata a Tramontana….." ( Il manoscritto continua per pagine e pagine con dettagliatissime notizie: Se ne continuerà la trascrizione nelle seguenti pubblicazioni di "Nuovo Callìcari" )
Nino Distefano




O Inessa presso Paterno'?

La città di Paternò vanta origini preistoriche sulla collina vulcanica preetnea, databile intorno ai 300.000 anni di vita. Il prof. Salvatore Cucuzza Silvestri ha dimostrato che la collina, non era un neck, ma un "vulcano-strato" estinto, a forma stellare.I ritrovamenti archeologici rinvenuti nei dintorni svelano un'origine risalente al neolitico come è riscontrabile dai siti archeologici di Pietralunga, Trefontane, Poggio Rosso, Fontana di Pepe, Castellazzo, San Marco, ecc. Gli abitanti successivamente, si sarebbero spostati nelle alture e i relativi insediamenti appartengono alla "Pebble culture", al Castellucciano riconducibile all'età del bronzo antico e all'età del rame. Pietralunga fu ellenizzata, ed intorno al V secolo a.C. gli abitanti si trasferirono dal fiume alla collina di Paternò. La mancanza di documenti ha avvolto nel mistero la storia della nostra città, sulla quale si è sbizzarrita la fantasia di molti scrittori e studiosi. Certamente la collina era abitata sin dal periodo greco e probabilmente anche in epoche anteriori; esistono diverse ipotesi tra le quali le teorie che Paternò fosse l'antica Inessa il cui nome venne mutato in Etna nel 461 a.C. o che si trattasse dell'antica Hybla Major o Gereatis. Dal testo di Tucidide "La guerra del Peloponneso" si ha la testimonianza che Inessa e Hybla erano due città distinte ma limitrofe: "nel 414 a.C. gli Ateniesi scendendo da Centuripe, incendiano nell'estate le messi degli Inessei e degli Iblei". La guerra si concluse con la sconfitta degli Ateniesi sotto la città di Inessa nel 413 a.C.Di Inessa ed Hybla abbiamo scarse notizie:Nel 476-461 a.C. i Dori cacciati da Catane si stabilirono ad Inessa e le diedero il nome di Aetna. Qui veniva venerato Zeus etneo e nel 427 si ebbe una prima spedizione Ateniese, Inessa-Aetna parteggiava per la dorica Siracusa.Nel 403 a.C. Etna fu occupata da Dionisio.Nel 339 a.C. Timoleonte espugnò la rocca di Inessa-Aetna e sterminò i Campani.
Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
"Costitutiones Regni Siciliane"
Melfi 1232, redatta da Pier delle Vigne

* Solo il re ha il diritto di far le leggi e di abrogarle, di esercitare la giustizia:
* di tenere in armi un esercito per difendere lo stato e mantener l'ordine pubblico;
* di imporre tasse e riscuoterle;
* Nelle mani del sovrano è riposto ogni potere, che in parte e temporaneamente può essere trasmesso ad un funzionario delegato dal re e a lui completamente subordinato.
* Tutti i cittadini sono sottoposti alle medesime leggi e agli stessi oneri, anche gli ecclesiastici, i quali non possono sottrarsi alle imposte comuni e ai tribunali ordinari sia per le cause civili che per le criminali.
*Nessuno può farsi giustizia da sé e nessuno può portare armi all'infuori delle persone addette al servizio del sovrano;
* Sono proibite le guerre private ed è vietato il duello come prova nei giudizi;
* L'omicidio è punito con la decapitazione per i nobili e con la forca per gli altri.
La giustizia e le finanze dello stato furono amministrate da due organi,
* uno giudiziario -
* l'altro finanziario.
* Il primo, detto "magna curia", formato da quattro giudici, è presieduto dal gran giustiziere; questi portava il titolo onorifico di "specchio della giustizia" e giudicava le questioni feudali più importanti, i delitti di lesa maestà, i conflitti di competenza tra uffici e magistrati; per le altre cause
egli costituisce l'ultima istanza per gli appellanti.
* Il secondo organo era detto "magna curia rationum". Da questi due collegi dipendevano gerarchicamente nelle province i "giustizieri" per gli affari criminali e di polizia, e i "camerari" per gli affari finanziari; sotto di loro erano i "baili" che avevano funzioni giudiziarie e finanziarie.

Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia)
[4 marzo 1848]

CARLO ALBERTO
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. - Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.
Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. - La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. - Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.
Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52 - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. - Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60. - Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61. - Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. - Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68, - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72 - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. - E' istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. - Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.
Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI

caro Luigi, a seguito della nostra discussione per soddisfare la Tua curiosità, sulle origini della lingua italica, Ti invio uno stralcio della carta di Capua, datata: A.D. 960

"Sao ko kelle terre per kelle fini, que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti"

Questo è il nostro più antico, fino ad ora, brano scritto intenzionalmente in volgare. Il quale tratta di una lite fra il convento di Montecassino e un signore confinate, per il possesso di alcune terre, i testimoni furono chiamati a giurare del buon diritto dell'abbazia, e giurarono in volgare, il notaio riferì il giuramento come era stato pronunziato.

Ch.issimo Orazio Prof. COSTORELLA